L’assenza dal lavoro può costituire un caso di licenziamento ingiustificato?
La STS Aragón 437/2024 del 3 giugno 2024 dichiara, sorprendentemente, illegittimo il licenziamento disciplinare di un cameriere che si era assentato per tre giorni consecutivi dal posto di lavoro.
Il lavoratore, che svolgeva la sua attività come cameriere e risiedeva a 15 km dal luogo di lavoro, aveva comunicato il 5 novembre che il suo veicolo si trovava in officina e che, a causa dell’elevato costo del taxi, non poteva recarsi all’hotel, che era il suo luogo di lavoro.
Il 16 novembre 2022, il lavoratore ricevette una comunicazione via raccomandata in cui veniva informato della cessazione del rapporto di lavoro con effetto dal 9 novembre 2022, a causa della sua assenza nei giorni 7, 8 e 9 dello stesso mese.
In primo grado, il licenziamento fu dichiarato legittimo con effetto dal 9 novembre 2022. Tuttavia, nel ricorso, il Tribunale Superiore di Giustizia dell’Aragona dichiarò il licenziamento illegittimo, offrendo al datore di lavoro la possibilità di reintegrare il lavoratore o corrispondere l’indennità legale prevista.
IMPOSSIBILITÀ DI RECARSI AL LAVORO
In questo caso, il Tribunale Superiore di Giustizia dell’Aragona sostiene che il comportamento del lavoratore non raggiunge il livello di gravità necessario a giustificare un licenziamento disciplinare, poiché aveva preventivamente informato della propria impossibilità di recarsi al lavoro per cause a lui non imputabili.
Sebbene l’azienda non fosse obbligata a fornirgli un mezzo di trasporto, non ha valutato adeguatamente la situazione del lavoratore. Invece di optare per il licenziamento, l’azienda avrebbe potuto adottare una misura più “flessibile”, come la sospensione dal lavoro e dallo stipendio.
Il Tribunale, inoltre, ritiene che l’azienda abbia violato l’articolo 7 della Convenzione 158 dell’OIL, che stabilisce l’obbligo di un’audienza preliminare, nella quale il lavoratore avrebbe potuto fornire le sue spiegazioni.
Licenziamento Disciplinare per Assenze Ingiustificate dal lavoro
La maggior parte dei contratti collettivi in Spagna considera che tre assenze ingiustificate possano costituire motivo di licenziamento disciplinare.
Tuttavia, è fondamentale ricordare che, prima di comunicare il licenziamento, l’azienda deve convocare il lavoratore a un’audizione preliminare, nella quale egli possa presentare le proprie motivazioni.
Questa procedura è regolata dall’articolo 7 della Convenzione 158 dell’OIL.
Inoltre, è cruciale considerare la gravità dei fatti applicando il principio di proporzionalità, che richiede una corrispondenza adeguata tra l’infrazione commessa e la sanzione imposta, evitando misure non necessarie o sproporzionate. Anche l’uguaglianza nell’applicazione della legge è un concetto chiave da tenere in considerazione nella procedura di un licenziamento disciplinare.
Infatti, la Corte Suprema ha sottolineato che casi simili devono essere trattati in modo coerente, assicurando che non vi siano disparità nelle decisioni giudiziarie in merito ai licenziamenti in circostanze comparabili.
Conclusioni
E inoltre bisogna tener conto della gravità dei fatti: ovvero, il Giudice o il Tribunale applicherà il principio di proporzionalità per valutare se i fatti siano sufficientemente gravi da giustificare la rottura del rapporto di lavoro.
La Corte Suprema ha enfatizzato che i casi simili devono essere trattati in modo coerente, per garantire che non ci siano differenze nelle decisioni giudiziarie sul licenziamento in circostanze analoghe.